Al via le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni per il 2017/2018 modelli guide e chiarimenti:
Lo scorso 21 Giugno è stato firmato il contratto che prevede le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per il personale ATA nell’anno scolastico che verrà (2017/2018).
Le date di presentazione della domanda:
Infanzia e primaria dal 10 al 20 Luglio
Secondaria di I e II grado dal 24 Luglio al 2 Agosto
Qui Puoi stampare e compilare i modelli per la compilazione delle domande da allegare
Come presentare la domanda:
Tranne il personale dei licei musicali e coreutici insieme al personale ATA, gli insegnanti di religione cattolica che utilizzeranno i modelli cartacei, tutti gli insegnanti potranno presentare la propria domanda sul portale Istanze Online. Il MIUR vorrebbe avere tutti gli esiti delle domande a disposizione entro il 31 Agosto per evitare un avvio disordinato dell’anno accademico.
Per i candidati che hanno figli con disabilità gravi aventi diritto ai benefici elencati nel art.33 comma 5,7 della legge 104/92 potranno scegliere solo scuole, e non avranno la chiamata diretta.
Utilizzazione ed assegnazione provvisoria :
L’assegnazione provvisoria da la possibilità di offrire le proprie prestazioni lavorative in una scuola diversa da quella di titolarità o d’incarico triennale, senza apportare nessun genere di modifiche alla titolarità del docente. O potrebbe nel caso dei docenti in esubero senza sede, consentirebbe l’attribuzione della scuola in cui poter prestare servizio il prossimo anno scolastico .
N.B.
- Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari,è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- In caso di paritàdi precedenze e di punteggio prevale chi ha la maggiore anzianità anagrafica
Per evitare l’assegnazione di docenti senza titolo di sostegno, a livello regionale le norme del contratto nazionale potranno essere integrate ma solo per le utilizzazioni.
Assegnazioni provvisorie :
Le novità più rivelanti sono 2 :
- Eliminato il blocco triennale nella provincia di assunzione in ruolo
- introdotto divieto di domanda provinciale per chi ha ottenuto trasferimento, con eccezioni.
È possibile scegliere una sola provincia e per essa non più di 20 preferenze per i candidati docenti per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, mentre per i docenti della scuola secondaria di I e II grado non più di 15 sedi scolastiche per la provincia scelta. È sarà possibile poter richiedere un assegnazione provvisoria anche per altre classi di concorso.
Scheda Uil
- CONDIZIONI PER POTER RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
È possibile richiedere assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi:
- a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
Inoltre un docente che ha avuto un trasferimento nella stessa provincia di titolarità ma in un diverso comune da quello precedentemente previsto potrà chiedere un assegnazione provvisoria (art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017. )
- ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ
– L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.
– L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
- ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
Viene eliminato il blocco triennale per chi richiede un assegnazione provvisoria per un’altra provincia.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
– il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento.
– Il docente ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.
L’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.
- PRECEDENZE
Sono confermate tutte le tipologie presenti lo scorso anno.
La novità riguarda la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni:
– quest’ultima, precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave;
– in caso di adozioni e di affidi, i sei e i dodici anni del figlio si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.
Chiarimenti su convivente e ricongiungimento al coniuge.
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